Il notaio verbalizzante in un’assemblea straordinaria di società non assume poteri accertatori e controllori autonomi limitandosi a verbalizzare ossia a riportare in verbale quanto rilevato, osservato e riferito dal Presidente. Il tutto ad eccezione del caso in cui quanto dichiarato sia palesemente falso. La falsità di quanto riportato in un verbale di assemblea straordinaria di una società redatta da un notaio non integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico, bensì quello di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.
Il ruolo del notaio nell’assemblea straordinaria di società: “traduttore di atti” o mero “fotografo”
alfonso laudonia
2013-01-01
Abstract
Il notaio verbalizzante in un’assemblea straordinaria di società non assume poteri accertatori e controllori autonomi limitandosi a verbalizzare ossia a riportare in verbale quanto rilevato, osservato e riferito dal Presidente. Il tutto ad eccezione del caso in cui quanto dichiarato sia palesemente falso. La falsità di quanto riportato in un verbale di assemblea straordinaria di una società redatta da un notaio non integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico, bensì quello di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.File in questo prodotto:
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