Con l’ord. n. 22406/2018 le Sezioni Unite della Corte di cassazione stabiliscono che le argomentazionisu cui si fonda la sent. n. 26282/2013 e che avevano indotto ad affermare la giurisdizione contabile incaso di danno cagionato al patrimonio sociale da parte di amministratori di una società in house nonostano a una eventuale concorrente giurisdizione del giudice ordinario investito da un’azione socialedi responsabilità per ilmedesimo danno. La soluzione offerta dai giudici di legittimità non sembra peròconvincente in quanto in possibile contrasto con il principio del ne bis in idem. Più condivisibilesarebbe stata la decisione di riconoscere la giurisdizione ordinaria per il danno al patrimonio sociale equella contabile per il danno diretto al patrimonio dell’ente pubblico partecipante, così come giàstabilito, a partire dalla sent. n. 26806/2009, per tutte le altre società a partecipazione pubblica.
La giurisdizione in materia di responsabilità degli amministratori di società a partecipazione pubblica
Bontempi, Valerio
2019-01-01
Abstract
Con l’ord. n. 22406/2018 le Sezioni Unite della Corte di cassazione stabiliscono che le argomentazionisu cui si fonda la sent. n. 26282/2013 e che avevano indotto ad affermare la giurisdizione contabile incaso di danno cagionato al patrimonio sociale da parte di amministratori di una società in house nonostano a una eventuale concorrente giurisdizione del giudice ordinario investito da un’azione socialedi responsabilità per ilmedesimo danno. La soluzione offerta dai giudici di legittimità non sembra peròconvincente in quanto in possibile contrasto con il principio del ne bis in idem. Più condivisibilesarebbe stata la decisione di riconoscere la giurisdizione ordinaria per il danno al patrimonio sociale equella contabile per il danno diretto al patrimonio dell’ente pubblico partecipante, così come giàstabilito, a partire dalla sent. n. 26806/2009, per tutte le altre società a partecipazione pubblica.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

