La clausola compromissoria contenuta nello statuto della società fallita non opera con riguardo all’azione di responsabilità esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall., oggi art. 255 CCII, stante la natura unitaria ed inscindibile di tale azione nella quale confluiscono sia l’a- zione spettante alla società, sia quella dei creditori sociali. Dunque, il Tribunale ordinario è competente a conoscere anche dell’azione sociale di responsabilità promossa dal curatore, pur in presenza di una clausola compromissoria che devolve agli arbitri le controversie tra la società e gli amministratori.

Sulla inapplicabilità della clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società fallita all’unitaria azione di responsabilità esercitata dal curatore. Nota a Trib. Bologna, Sez. spec. Impresa, 17/09/2024, sent. n. 2439

Samuele Cantelmi
2025-01-01

Abstract

La clausola compromissoria contenuta nello statuto della società fallita non opera con riguardo all’azione di responsabilità esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall., oggi art. 255 CCII, stante la natura unitaria ed inscindibile di tale azione nella quale confluiscono sia l’a- zione spettante alla società, sia quella dei creditori sociali. Dunque, il Tribunale ordinario è competente a conoscere anche dell’azione sociale di responsabilità promossa dal curatore, pur in presenza di una clausola compromissoria che devolve agli arbitri le controversie tra la società e gli amministratori.
2025
Società — clausola compromissoria – fallimento - azione di responsabilità proposta dal curatore nelle procedure concorsuali
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12606/36605
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