La pronuncia del Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario e Finanziario, in materia di credito ipotecario ai consumatori, si inquadra nell’ambito di un dibattito sulla disciplina applicabile nei casi in cui l’istituto bancario modifichi il tasso di interesse inizialmente prospettato in prossimita` della data prevista per la stipula del contratto di mutuo. In particolare, stante la natura eterogenea degli obblighi precontrattuali previsti in capo all’intermediario cui al nuovo art. 120- novies T.U.B. – introdotto a seguito del recepimento della Direttiva 2014/17/UE – e la mancanza di esplicite tutele rimediali in conseguenza della loro violazione, l’ordinanza di rimessione del Collegio di Milano chiedeva al Coordinamento di pronunciarsi sulla possibile applicazione, in ipotesi simili, dell’art. 117, comma 7º, T.U.B. Con motivazione che non convince in punto di diritto, il Collegio di Coordinamento ha invece ritenuto che la modifica unilaterale da parte dell’intermediario del tasso d’interesse non abbia effetti sulla la validita` della relativa clausola, ma integri semplicemente una ipotesi di responsabilita` precontrattuale che da` diritto al risarcimento del danno
Modifica del tasso di interesse e responsabilita` dell'istituto di credito nella disciplina del credito ipotecario
De Donno G
2019-01-01
Abstract
La pronuncia del Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario e Finanziario, in materia di credito ipotecario ai consumatori, si inquadra nell’ambito di un dibattito sulla disciplina applicabile nei casi in cui l’istituto bancario modifichi il tasso di interesse inizialmente prospettato in prossimita` della data prevista per la stipula del contratto di mutuo. In particolare, stante la natura eterogenea degli obblighi precontrattuali previsti in capo all’intermediario cui al nuovo art. 120- novies T.U.B. – introdotto a seguito del recepimento della Direttiva 2014/17/UE – e la mancanza di esplicite tutele rimediali in conseguenza della loro violazione, l’ordinanza di rimessione del Collegio di Milano chiedeva al Coordinamento di pronunciarsi sulla possibile applicazione, in ipotesi simili, dell’art. 117, comma 7º, T.U.B. Con motivazione che non convince in punto di diritto, il Collegio di Coordinamento ha invece ritenuto che la modifica unilaterale da parte dell’intermediario del tasso d’interesse non abbia effetti sulla la validita` della relativa clausola, ma integri semplicemente una ipotesi di responsabilita` precontrattuale che da` diritto al risarcimento del dannoI documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

