La pronuncia del Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario e Finanziario, in materia di credito ipotecario ai consumatori, si inquadra nell’ambito di un dibattito sulla disciplina applicabile nei casi in cui l’istituto bancario modifichi il tasso di interesse inizialmente prospettato in prossimita` della data prevista per la stipula del contratto di mutuo. In particolare, stante la natura eterogenea degli obblighi precontrattuali previsti in capo all’intermediario cui al nuovo art. 120-novies T.U.B. – introdotto a seguito del recepimento della Direttiva 2014/17/UE – e la mancanza di esplicite tutele rimediali in conseguenza della loro violazione, l’ordinanza di rimessione del Collegio di Milano chiedeva al Coordinamento di pronunciarsi sulla possibile applicazione, in ipotesi simili, dell’art. 117, comma 7º, T.U.B. Con motivazione che non convince in punto di diritto, il Collegio di Coordinamento ha invece ritenuto che la modifica unilaterale da parte dell’intermediario del tasso d’interesse non abbia effetti sulla la validita` della relativa clausola, ma integri semplicemente una ipotesi di responsabilita` precontrattuale che da` diritto al risarcimento del danno

Modifica del tasso di interesse e responsabilità dell’istituto di credito

De Donno, Gianluca
2019-01-01

Abstract

La pronuncia del Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario e Finanziario, in materia di credito ipotecario ai consumatori, si inquadra nell’ambito di un dibattito sulla disciplina applicabile nei casi in cui l’istituto bancario modifichi il tasso di interesse inizialmente prospettato in prossimita` della data prevista per la stipula del contratto di mutuo. In particolare, stante la natura eterogenea degli obblighi precontrattuali previsti in capo all’intermediario cui al nuovo art. 120-novies T.U.B. – introdotto a seguito del recepimento della Direttiva 2014/17/UE – e la mancanza di esplicite tutele rimediali in conseguenza della loro violazione, l’ordinanza di rimessione del Collegio di Milano chiedeva al Coordinamento di pronunciarsi sulla possibile applicazione, in ipotesi simili, dell’art. 117, comma 7º, T.U.B. Con motivazione che non convince in punto di diritto, il Collegio di Coordinamento ha invece ritenuto che la modifica unilaterale da parte dell’intermediario del tasso d’interesse non abbia effetti sulla la validita` della relativa clausola, ma integri semplicemente una ipotesi di responsabilita` precontrattuale che da` diritto al risarcimento del danno
2019
CREDITO AL CONSUMO – TRASPARENZA BANCARIA – MODIFICA UNILATERALE DEL TASSO DI INTERESSE – COMUNICAZIONE DELLA MODIFICA PRECEDENTE ALLA DATA FISSATA PER LA STIPULA - IRREVOCABILITA'
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12606/34653
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