Il Tribunale del riesame di Salerno con due ordinanze gemelle (n. 402-403/2023)1 chiarisce come, in tema di sequestro preventivo per equivalente disposto su beni solo fittiziamente intestati al terzo, sul giudice incombe uno specifico onere di motivazione in ordine alla circostanza che tali res siano nella disponibilità effettiva del soggetto indagato e non del terzo. Il Collegio, inoltre, evidenzia come l’onere della prova della disponibilità dei beni grava sul P.M., non trovando applicazione la norma dettata per il sequestro c.d. “allargato” ex art. 12-sexies del d.l. n. 306/1992, ove vige una presunzione (relativa), desunta da particolari indici, di non appartenenza effettiva al formale titolare del bene.
L’onere della prova e l’obbligo di motivazione nel sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni solo formalmente o fittiziamente intestati a persona estranea al reato.
Alfonso Laudonia
2024-01-01
Abstract
Il Tribunale del riesame di Salerno con due ordinanze gemelle (n. 402-403/2023)1 chiarisce come, in tema di sequestro preventivo per equivalente disposto su beni solo fittiziamente intestati al terzo, sul giudice incombe uno specifico onere di motivazione in ordine alla circostanza che tali res siano nella disponibilità effettiva del soggetto indagato e non del terzo. Il Collegio, inoltre, evidenzia come l’onere della prova della disponibilità dei beni grava sul P.M., non trovando applicazione la norma dettata per il sequestro c.d. “allargato” ex art. 12-sexies del d.l. n. 306/1992, ove vige una presunzione (relativa), desunta da particolari indici, di non appartenenza effettiva al formale titolare del bene.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.