Lo scritto commenta la pronuncia della Corte d’Appello di Torino n. 98/2024 la quale aderisce all’orientamento consolidato secondo cui per le opere d’arte solo l’esposizione a mostre o l’inserimento in pubblicazioni specializzate consente la loro conoscibilità, permettendo la qualificazione del possesso come non clandestino. Quest’assunto viene criticato, giacché, muovendo dall’errata assimilazione del possesso non clandestino al possesso pubblico, approda all’irragionevole esclusione dall’ambito di applicazione dell’usucapione delle opere non esposte a mostre o non inserite in pubblicazioni specializzate. Viceversa, viene valorizzata la portata universale del riferimento normativo al « possesso non clandestino », evidenziando le condotte idonee a soddisfare tale requisito alla luce della destinazione economico-sociale del bene posseduto.
POSSESSO « NON CLANDESTINO » E POSSESSO « PUBBLICO » NELL’USUCAPIONE D’OPERA D’ARTE: ANALISI CRITICA DELLA CORTE D’APPELLO DI TORINO N. 98/2024
Andrea Montanari
2024-01-01
Abstract
Lo scritto commenta la pronuncia della Corte d’Appello di Torino n. 98/2024 la quale aderisce all’orientamento consolidato secondo cui per le opere d’arte solo l’esposizione a mostre o l’inserimento in pubblicazioni specializzate consente la loro conoscibilità, permettendo la qualificazione del possesso come non clandestino. Quest’assunto viene criticato, giacché, muovendo dall’errata assimilazione del possesso non clandestino al possesso pubblico, approda all’irragionevole esclusione dall’ambito di applicazione dell’usucapione delle opere non esposte a mostre o non inserite in pubblicazioni specializzate. Viceversa, viene valorizzata la portata universale del riferimento normativo al « possesso non clandestino », evidenziando le condotte idonee a soddisfare tale requisito alla luce della destinazione economico-sociale del bene posseduto.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.