La “sincronizzazione” consiste nell’abbinamento di un motivo musicale con delle immagini fisse o in movimento: si tratta, per esempio, della realizzazione della colonna sonora di un film o di un video. Di qui la questione se questa forma di utilizzazione dell’opera musicale rientri nel contenuto del diritto d’autore (disciplinato dalla l. 22 aprile 1941, n. 633: d’ora in avanti, l. aut.): se si tratti, cioè, di un’attività riservata all’autore.

Il diritto di sincronizzazione e la gestione collettiva della SIAE

Carlo Meo
2018-01-01

Abstract

La “sincronizzazione” consiste nell’abbinamento di un motivo musicale con delle immagini fisse o in movimento: si tratta, per esempio, della realizzazione della colonna sonora di un film o di un video. Di qui la questione se questa forma di utilizzazione dell’opera musicale rientri nel contenuto del diritto d’autore (disciplinato dalla l. 22 aprile 1941, n. 633: d’ora in avanti, l. aut.): se si tratti, cioè, di un’attività riservata all’autore.
2018
Diritto d’autore
Diritto di sincronizzazione
Diritto di riproduzione
Diritti connessi
Gestione collettiva del diritto d’autore
Interpretazione dei contratti di licenza
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12606/11632
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