La “sincronizzazione” consiste nell’abbinamento di un motivo musicale con delle immagini fisse o in movimento: si tratta, per esempio, della realizzazione della colonna sonora di un film o di un video. Di qui la questione se questa forma di utilizzazione dell’opera musicale rientri nel contenuto del diritto d’autore (disciplinato dalla l. 22 aprile 1941, n. 633: d’ora in avanti, l. aut.): se si tratti, cioè, di un’attività riservata all’autore.
Il diritto di sincronizzazione e la gestione collettiva della SIAE
Carlo Meo
2018-01-01
Abstract
La “sincronizzazione” consiste nell’abbinamento di un motivo musicale con delle immagini fisse o in movimento: si tratta, per esempio, della realizzazione della colonna sonora di un film o di un video. Di qui la questione se questa forma di utilizzazione dell’opera musicale rientri nel contenuto del diritto d’autore (disciplinato dalla l. 22 aprile 1941, n. 633: d’ora in avanti, l. aut.): se si tratti, cioè, di un’attività riservata all’autore.File in questo prodotto:
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