Il contributo è un commento alla pronuncia Cass. civ., V sez., 5 febbraio 2018, n. 2729. In particolare, la Corte ha affrontato la questione se il tribunale possa dichiarare inammissibile un concordato preventivo nel caso in cui sia previsto nel piano che il deposito delle spese della procedura (ai sensi dell’art. 163 l. fall.) avvenga attraverso un finanziamento bancario, ma manchi una dichiarazione d’obbligo della banca prescelta. Il contributo affronta il tema, partendo da un'analisi della precedente pronuncia Cass. sez. unite, 23 gennaio 2013, n. 1521.
Fattibilità del piano concordatario che prevede il finanziamento bancario in mancanza di una dichiarazione della banca prescelta
Carlo Meo
2019-01-01
Abstract
Il contributo è un commento alla pronuncia Cass. civ., V sez., 5 febbraio 2018, n. 2729. In particolare, la Corte ha affrontato la questione se il tribunale possa dichiarare inammissibile un concordato preventivo nel caso in cui sia previsto nel piano che il deposito delle spese della procedura (ai sensi dell’art. 163 l. fall.) avvenga attraverso un finanziamento bancario, ma manchi una dichiarazione d’obbligo della banca prescelta. Il contributo affronta il tema, partendo da un'analisi della precedente pronuncia Cass. sez. unite, 23 gennaio 2013, n. 1521.File in questo prodotto:
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