Il contributo è un commento alla pronuncia Cass. civ., V sez., 5 febbraio 2018, n. 2729. In particolare, la Corte ha affrontato la questione se il tribunale possa dichiarare inammissibile un concordato preventivo nel caso in cui sia previsto nel piano che il deposito delle spese della procedura (ai sensi dell’art. 163 l. fall.) avvenga attraverso un finanziamento bancario, ma manchi una dichiarazione d’obbligo della banca prescelta. Il contributo affronta il tema, partendo da un'analisi della precedente pronuncia Cass. sez. unite, 23 gennaio 2013, n. 1521.

Fattibilità del piano concordatario che prevede il finanziamento bancario in mancanza di una dichiarazione della banca prescelta

Carlo Meo
2019-01-01

Abstract

Il contributo è un commento alla pronuncia Cass. civ., V sez., 5 febbraio 2018, n. 2729. In particolare, la Corte ha affrontato la questione se il tribunale possa dichiarare inammissibile un concordato preventivo nel caso in cui sia previsto nel piano che il deposito delle spese della procedura (ai sensi dell’art. 163 l. fall.) avvenga attraverso un finanziamento bancario, ma manchi una dichiarazione d’obbligo della banca prescelta. Il contributo affronta il tema, partendo da un'analisi della precedente pronuncia Cass. sez. unite, 23 gennaio 2013, n. 1521.
2019
concordato preventivo
fattibilità economica
fattibilità giuridica
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12606/11629
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