L’ordinanza incommento offre l’occasione d’interrogarsi sulla consistenza del danno conseguente alla risoluzione della locazione per inadempimento del conduttore: se esso includa i canoni dovuti sino alla scadenza del rapporto o fino al reperimento di un nuovo conduttore, fatta salva la prova del danno evitabile ex art. 1227, 2º comma, c.c., oppure se, viceversa, il locatore possa domandare soltanto il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale provocato dal contratto, considerato in termini retrospettivi come vicenda dannosa, oltre all’eventuale danno ulteriore legato alla mancata restituzione della cosa locata (artt. 1590 e 1591 c.c.).
Risoluzione della locazione e risarcimento del danno: in vista delle Sezioni unite
Andrea Montanari
2024-01-01
Abstract
L’ordinanza incommento offre l’occasione d’interrogarsi sulla consistenza del danno conseguente alla risoluzione della locazione per inadempimento del conduttore: se esso includa i canoni dovuti sino alla scadenza del rapporto o fino al reperimento di un nuovo conduttore, fatta salva la prova del danno evitabile ex art. 1227, 2º comma, c.c., oppure se, viceversa, il locatore possa domandare soltanto il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale provocato dal contratto, considerato in termini retrospettivi come vicenda dannosa, oltre all’eventuale danno ulteriore legato alla mancata restituzione della cosa locata (artt. 1590 e 1591 c.c.).I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.