Muovendo dalla decisione n. 1 del 2021 del Collegio di Garanzia dello Sport, gli Autori affrontano il tema dei “labili” confini del giudizio di legittimità che si svolge dinanzi all’organo di vertice della giustizia sportiva italiana. Con la pronuncia esaminata, il Collegio presso il Coni ha definito il procedimento sportivo che aveva trovato causa nella gara – non disputatasi – del campionato di Lega di serie A tra Juventus e Napoli, in calendario per il giorno 4 ottobre 2020. I giudici sportivi della Federazione italiana giuoco calcio, sia in primo, sia in secondo grado, non avevano accolto le “giustificazioni” offerte dalla società Napoli (basate sulla ricorrenza, nel caso di specie, di una causa di forza maggiore, per effetto dell’isolamento disposto per alcuni giocatori, risultati positivi al test covid-19); il Giudice esofederale, ribaltando il giudizio, ha accertato e dichiarato che il provvedimento delle Autorità locali e le relative indicazioni in ordine alle misure di sicurezza sanitaria da osservare per il contrasto alla diffusione del covid-19 ha impedito alla società partenopea di recarsi a Torino e prendere parte alla gara, affermando, altresì, che siffatto ostacolo rileva, nel procedimento sportivo, quale causa di forza maggiore e, dunque, quale scriminante per la responsabilità addebitata alla società. Prescindendo dalla correttezza o meno della concreta valutazione effettuata dal Collegio di Garanzia dello Sport, gli Autori prendono spunto dalla importante decisione annotata per indagare i limiti di un sindacato che e di mera legittimità, domandandosi se, con la decisione in commento, si sia inteso “spostare” i confini del predetto sindacato per aprire la strada verso una terza fase di merito.
Il giudizio dinanzi al Collegio di Garanzia dello sport: tra sindacato di legittimità e (ri)valutazione del merito
Francesca Mite;
2020-01-01
Abstract
Muovendo dalla decisione n. 1 del 2021 del Collegio di Garanzia dello Sport, gli Autori affrontano il tema dei “labili” confini del giudizio di legittimità che si svolge dinanzi all’organo di vertice della giustizia sportiva italiana. Con la pronuncia esaminata, il Collegio presso il Coni ha definito il procedimento sportivo che aveva trovato causa nella gara – non disputatasi – del campionato di Lega di serie A tra Juventus e Napoli, in calendario per il giorno 4 ottobre 2020. I giudici sportivi della Federazione italiana giuoco calcio, sia in primo, sia in secondo grado, non avevano accolto le “giustificazioni” offerte dalla società Napoli (basate sulla ricorrenza, nel caso di specie, di una causa di forza maggiore, per effetto dell’isolamento disposto per alcuni giocatori, risultati positivi al test covid-19); il Giudice esofederale, ribaltando il giudizio, ha accertato e dichiarato che il provvedimento delle Autorità locali e le relative indicazioni in ordine alle misure di sicurezza sanitaria da osservare per il contrasto alla diffusione del covid-19 ha impedito alla società partenopea di recarsi a Torino e prendere parte alla gara, affermando, altresì, che siffatto ostacolo rileva, nel procedimento sportivo, quale causa di forza maggiore e, dunque, quale scriminante per la responsabilità addebitata alla società. Prescindendo dalla correttezza o meno della concreta valutazione effettuata dal Collegio di Garanzia dello Sport, gli Autori prendono spunto dalla importante decisione annotata per indagare i limiti di un sindacato che e di mera legittimità, domandandosi se, con la decisione in commento, si sia inteso “spostare” i confini del predetto sindacato per aprire la strada verso una terza fase di merito.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.