Secondo talune sentenze della Corte di Cassazione, la regola della responsabilità esclusiva della persona giuridica per le sanzioni amministrative (art. 7 del d.l. n. 269/2003) trova applicazione solo nelle ipotesi in cui la persona fisica abbia agito nell’interesse e a beneficio della società. Ciò in ragione del fatto che la regola generale sarebbe quella della responsabilità personale dell’autore della violazione. Scopo del presente lavoro è dimostrare che tra la regola della responsabilità personale e la regola posta dall’art. 7 del d.l. n. 269/2003 non vi è questo rapporto di complementarità. Si tratta di due norme aventi diversi ambiti di applicazione con la conseguenza che l’una non può vedere esteso il suo campo di applicazione a scapito dell’altra.
Brevi riflessioni in tema di responsabilità dell'amministratore di società per le sanzioni amministrative tributarie
Peverini L.
2022-01-01
Abstract
Secondo talune sentenze della Corte di Cassazione, la regola della responsabilità esclusiva della persona giuridica per le sanzioni amministrative (art. 7 del d.l. n. 269/2003) trova applicazione solo nelle ipotesi in cui la persona fisica abbia agito nell’interesse e a beneficio della società. Ciò in ragione del fatto che la regola generale sarebbe quella della responsabilità personale dell’autore della violazione. Scopo del presente lavoro è dimostrare che tra la regola della responsabilità personale e la regola posta dall’art. 7 del d.l. n. 269/2003 non vi è questo rapporto di complementarità. Si tratta di due norme aventi diversi ambiti di applicazione con la conseguenza che l’una non può vedere esteso il suo campo di applicazione a scapito dell’altra.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.