L’articolo sviluppa il tema del concordato nell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi in una prospettiva nuova non come modalità di chiusura della procedura ma di esecuzione della stessa. Il concordato proposto come soluzione strutturale nell’ambito dell’indirizzo di ristrutturazione, oppure come variante dell’indirizzo di cessione, prima dell’avvenuta esecuzione dello stesso, può essere quindi definito “straordinario”, di nome e di fatto, in quanto risponde ad un interesse pubblico specifico e non generico del tutto peculiare nel panorama delle procedure concorsuali. Un concordato diretto cioè alla conservazione dell’impresa a beneficio dell’economia in generale, e non alla liquidazione e come tale diverso da quello coattivo nella L.c.a. (anche nelle versioni speciali dettate per imprese bancarie e assicurative) e da attuare anche a costo di qualche sacrificio per il ceto creditorio (ulteriore a quello derivante dalla concorsualità) a vantaggio di altri Stakeholders, e come tale diverso da quello fallimentare. Si persegue insomma un interesse che nasce come privato, cioè dell’impresa, e che viene nobilitato dall’autorità amministrativa in quanto il suo soddisfacimento consente di perseguire contemporaneamente anche un interesse pubblico.
Il concordato straordinario
FIMMANO', Francesco
2008-01-01
Abstract
L’articolo sviluppa il tema del concordato nell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi in una prospettiva nuova non come modalità di chiusura della procedura ma di esecuzione della stessa. Il concordato proposto come soluzione strutturale nell’ambito dell’indirizzo di ristrutturazione, oppure come variante dell’indirizzo di cessione, prima dell’avvenuta esecuzione dello stesso, può essere quindi definito “straordinario”, di nome e di fatto, in quanto risponde ad un interesse pubblico specifico e non generico del tutto peculiare nel panorama delle procedure concorsuali. Un concordato diretto cioè alla conservazione dell’impresa a beneficio dell’economia in generale, e non alla liquidazione e come tale diverso da quello coattivo nella L.c.a. (anche nelle versioni speciali dettate per imprese bancarie e assicurative) e da attuare anche a costo di qualche sacrificio per il ceto creditorio (ulteriore a quello derivante dalla concorsualità) a vantaggio di altri Stakeholders, e come tale diverso da quello fallimentare. Si persegue insomma un interesse che nasce come privato, cioè dell’impresa, e che viene nobilitato dall’autorità amministrativa in quanto il suo soddisfacimento consente di perseguire contemporaneamente anche un interesse pubblico.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.