Il patto di famiglia non segna l'apertura di uno spazio generalizzato di autonomia privata nella pianificazione della successione d'impresa, ma configura una deroga tipica ed eccezionale, rigidamente circoscritta rispetto al divieto dei patti successori. Il contributo sostiene che il criterio decisivo per individuarne il perimetro non risieda nella veste formale dei singoli atti, bensì nella funzione concreta dell'operazione considerata nel suo complesso. Quando il trasferimento anticipato dell'azienda o delle partecipazioni si accompagna alla liquidazione dei legittimari non assegnatari secondo le previsioni degli artt. 768-quater e 536 ss. c.c., all'attribuzione contrattuale del valore del bene produttivo rilevante ai fini della liquidazione e alla composizione anticipata del potenziale conflitto tra legittimari, l'operazione ricade nell'ambito applicativo del patto di famiglia e non può essere sottratta né ai requisiti formali né al regime partecipativo imposto dal legislatore. La più recente giurisprudenza di legittimità offre significative indicazioni in favore del passaggio dalla considerazione isolata dei singoli atti a una lettura unitaria del programma negoziale.

Il patto di famiglia come deroga sorvegliata al divieto dei patti successori

Antonio Visicchio
Writing – Original Draft Preparation
2026-01-01

Abstract

Il patto di famiglia non segna l'apertura di uno spazio generalizzato di autonomia privata nella pianificazione della successione d'impresa, ma configura una deroga tipica ed eccezionale, rigidamente circoscritta rispetto al divieto dei patti successori. Il contributo sostiene che il criterio decisivo per individuarne il perimetro non risieda nella veste formale dei singoli atti, bensì nella funzione concreta dell'operazione considerata nel suo complesso. Quando il trasferimento anticipato dell'azienda o delle partecipazioni si accompagna alla liquidazione dei legittimari non assegnatari secondo le previsioni degli artt. 768-quater e 536 ss. c.c., all'attribuzione contrattuale del valore del bene produttivo rilevante ai fini della liquidazione e alla composizione anticipata del potenziale conflitto tra legittimari, l'operazione ricade nell'ambito applicativo del patto di famiglia e non può essere sottratta né ai requisiti formali né al regime partecipativo imposto dal legislatore. La più recente giurisprudenza di legittimità offre significative indicazioni in favore del passaggio dalla considerazione isolata dei singoli atti a una lettura unitaria del programma negoziale.
2026
Patto di famiglia, Patti successori, Causa concreta, Legittimari, Impresa familiare, Partecipazioni sociali, Continuità dell'impresa
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12606/52165
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