Il contributo si propone di analizzare la disciplina del trasferimento d’azienda “in crisi” come modificata dal d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (c.d. Correttivo ter al CCII) al fine di contestare la conformità della disciplina nazionale sulla procedura di amministrazione straordinaria alle prescrizioni europee in merito alle tutele ivi previste in caso di cessione d’impresa nella fase in cui essa assume finalità conservativa. Nonostante, infatti, le chiare indicazioni stabilite per tali ultime circostanze dalla direttiva 2001/23/CE (art. 5, par. 2, lett. b) finalizzate alla “salvaguardia dell’occupazione ed al mantenimento dei diritti dei lavoratori”, essa concede ancora la possibilità di derogare al “principio di continuità dei rapporti di lavoro trasferiti”, compromettendo la “prospettiva europea di politica sociale” anche in presenza di condizioni che consentono la “sopravvivenza dell’azienda” ed il proseguimento dell’attività d’impresa con il cessionario. Si sofferma, inoltre, pure sulla previsione di cui all’art. 56, co. 3 bis, del d.lgs. n. 270/1999 – oggetto di dubbia interpretazione da parte della C. cost. con la sentenza n. 99 dell’8 luglio 2025 – per sottolineare che essa si riferisce al diverso caso di un trasferimento d’azienda avvenuto nell’ambito della procedura di amministrazione straordinaria con finalità liquidatoria, quando quindi la procedura di AS si converte in procedura concorsuale liquidatoria in quanto solo in tale modo sembra possibile collocarla in linea di continuità con l’evoluzione normativa realizzata per tale disciplina fino al Correttivo ter al CCII e ritenerla conforme alle prescrizioni euro-comunitarie come interpretate dalla Corte di Giustizia.

La disciplina del trasferimento d’azienda in crisi dopo il “Correttivo ter” al CCII e le permanenti aporie della normativa sull’amministrazione straordinaria in relazione alle prescrizioni europee. Osservazioni anche a margine della sentenza della Corte costituzionale n. 99/2025

Linda Lorea
2026-01-01

Abstract

Il contributo si propone di analizzare la disciplina del trasferimento d’azienda “in crisi” come modificata dal d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (c.d. Correttivo ter al CCII) al fine di contestare la conformità della disciplina nazionale sulla procedura di amministrazione straordinaria alle prescrizioni europee in merito alle tutele ivi previste in caso di cessione d’impresa nella fase in cui essa assume finalità conservativa. Nonostante, infatti, le chiare indicazioni stabilite per tali ultime circostanze dalla direttiva 2001/23/CE (art. 5, par. 2, lett. b) finalizzate alla “salvaguardia dell’occupazione ed al mantenimento dei diritti dei lavoratori”, essa concede ancora la possibilità di derogare al “principio di continuità dei rapporti di lavoro trasferiti”, compromettendo la “prospettiva europea di politica sociale” anche in presenza di condizioni che consentono la “sopravvivenza dell’azienda” ed il proseguimento dell’attività d’impresa con il cessionario. Si sofferma, inoltre, pure sulla previsione di cui all’art. 56, co. 3 bis, del d.lgs. n. 270/1999 – oggetto di dubbia interpretazione da parte della C. cost. con la sentenza n. 99 dell’8 luglio 2025 – per sottolineare che essa si riferisce al diverso caso di un trasferimento d’azienda avvenuto nell’ambito della procedura di amministrazione straordinaria con finalità liquidatoria, quando quindi la procedura di AS si converte in procedura concorsuale liquidatoria in quanto solo in tale modo sembra possibile collocarla in linea di continuità con l’evoluzione normativa realizzata per tale disciplina fino al Correttivo ter al CCII e ritenerla conforme alle prescrizioni euro-comunitarie come interpretate dalla Corte di Giustizia.
2026
Trasferimento d'azienda in crisi - Correttivo ter CCII - disciplina dell'amministrazione straordinaria - criticità - sentenza C. cost. n. 99/2025 - osservazioni su art. 56, co. 3 bis, d.lgs. n. 270/99.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12606/46927
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