Con la sentenza Corte cost. n. 121/2025, la Consulta ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Torino in riferimento all’art. 81, primo e terzo comma, Cost., dell’art. 1, commi 121, 123, 204 e 205, legge n. 107/2015 (c.d. Buona Scuola), così come interpretato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 29961/2023, conformemente all’ordinanza 18 maggio 2022 della CGUE, nel senso di estendere anche ai docenti non di ruolo che assumono incarichi annuali l’assegnazione della Carta del docente, originariamente prevista per i soli docenti assunti con contratto a tempo indeterminato, per un valore di 500 euro. Il giudice delle leggi ha correttamente osservato come il giudice rimettente, che è chiamato ad accertare il diritto dei ricorrenti all’assegnazione del beneficio e ad assicurare la primazia del diritto europeo e una tutela giurisdizionale effettiva, abbia evocato erroneamente a fondamento delle proprie censure il principio dell’obbligo della copertura finanziaria delle spese (art. 81 Cost.), che si applica al legislatore e non al giudice.

L’obbligo costituzionale di copertura finanziaria delle leggi vincola esclusivamente il legislatore, mai il giudice

Valerio Bontempi
2026-01-01

Abstract

Con la sentenza Corte cost. n. 121/2025, la Consulta ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Torino in riferimento all’art. 81, primo e terzo comma, Cost., dell’art. 1, commi 121, 123, 204 e 205, legge n. 107/2015 (c.d. Buona Scuola), così come interpretato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 29961/2023, conformemente all’ordinanza 18 maggio 2022 della CGUE, nel senso di estendere anche ai docenti non di ruolo che assumono incarichi annuali l’assegnazione della Carta del docente, originariamente prevista per i soli docenti assunti con contratto a tempo indeterminato, per un valore di 500 euro. Il giudice delle leggi ha correttamente osservato come il giudice rimettente, che è chiamato ad accertare il diritto dei ricorrenti all’assegnazione del beneficio e ad assicurare la primazia del diritto europeo e una tutela giurisdizionale effettiva, abbia evocato erroneamente a fondamento delle proprie censure il principio dell’obbligo della copertura finanziaria delle spese (art. 81 Cost.), che si applica al legislatore e non al giudice.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12606/44486
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