Il presente contributo analizza il principio del contraddittorio endoprocedimentale, per come introdotto dalla recente riforma dello Statuto dei diritti del contribuente. Di esso si analizzano non solo i limiti “interni”, derivanti dalla disciplina dell’istituto (in specie, l’appiattimento sul meccanismo dello “schema d’atto” e le numerose deroghe espresse al principio) ed i limiti “esterni” (conseguenti al raccordo del principio con la disciplina dell’accertamento con adesione), ma anche e soprattutto le “leve” psicologiche, razionali ed irrazionali, che la nuova normativa è in grado di attivare nei contribuenti; “leve” che appaiono orientate non a garantire una “genuina” partecipazione (in chiave collaborativa e/o difensiva) di questi ultimi al procedimento, ma ad una acritica accettazione delle valutazioni proposte dal Fisco. Con ciò lo spirito fondante il principio, ossia realizzare tra Fisco-contribuente un rapporto realmente “paritetico” ed “orizzontale”, rischia di tradursi – nei fatti – in una beffarda forma di “neo- autoritarismo” fiscale, caratterizzata dal riconoscimento del diritto del contribuente a partecipare e proporre una propria opinione, ma solo se corrispondente a quella del Fisco.

Everyone is entitled to my opinion: il contraddittorio e i paradossi della partecipazione del contribuente

francesco pepe
2025-01-01

Abstract

Il presente contributo analizza il principio del contraddittorio endoprocedimentale, per come introdotto dalla recente riforma dello Statuto dei diritti del contribuente. Di esso si analizzano non solo i limiti “interni”, derivanti dalla disciplina dell’istituto (in specie, l’appiattimento sul meccanismo dello “schema d’atto” e le numerose deroghe espresse al principio) ed i limiti “esterni” (conseguenti al raccordo del principio con la disciplina dell’accertamento con adesione), ma anche e soprattutto le “leve” psicologiche, razionali ed irrazionali, che la nuova normativa è in grado di attivare nei contribuenti; “leve” che appaiono orientate non a garantire una “genuina” partecipazione (in chiave collaborativa e/o difensiva) di questi ultimi al procedimento, ma ad una acritica accettazione delle valutazioni proposte dal Fisco. Con ciò lo spirito fondante il principio, ossia realizzare tra Fisco-contribuente un rapporto realmente “paritetico” ed “orizzontale”, rischia di tradursi – nei fatti – in una beffarda forma di “neo- autoritarismo” fiscale, caratterizzata dal riconoscimento del diritto del contribuente a partecipare e proporre una propria opinione, ma solo se corrispondente a quella del Fisco.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12606/42345
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