L’oggetto del contributo affronta la questione dei vizi formali e sostanziali dei licenziamenti collettivi nel dialogo tra la dottrina e la giurisprudenza per indicare la possibilità di ricorrere all’azione sindacale ex art. 28 St. Lav. non solo per la violazione delle “procedure”, ma pure per la violazione dei criteri di scelta; il che consentirebbe di ridurre la disomogeneità di trattamento che si può creare nell’ambito della stessa procedura di licenziamento collettivo tra lavoratori assunti nel regime “Fornero” e lavoratori assunti nel regime “Jobs Act”. Affrontare tale questione nella prospettiva di “tecnica di tutela” significa, invero, misurarsi ancora una volta con il “nucleo essenziale” dell’impianto normativo dei licenziamenti collettivi che vede ancora – anche a seguito delle riforme del 2012 e del 2015 – nelle tutele procedurali il principale mezzo di garanzia dei lavoratori in quanto si consente ai sindacati di controbilanciare la scelta datoriale circa l’opportunità di ridurre il personale. Ciò sicuramente ha assunto una diversa “sfumatura” a seguito delle citate riforme, ma – in ragione della tuttora centralità della procedura di informazione e di consultazione e, quindi, della rilevanza del principio di trasparenza e correttezza a cui essa è soggetta – consente ancora al sindacato di effettuare il controllo sulla programmata riduzione del personale ed agire con propri strumenti di tutela in caso di violazione dei diritti di informazione e consultazione di cui essi sono titolari. Tale possibilità non è di poco conto e ritorna, oggi, di maggiore attenzione visto che l’attuale quadro normativo e sanzionatorio sui licenziamenti collettivi, profondamente modificato nel 2012 e nel 2015, è stato ritenuto – nonostante i rilievi critici della dottrina , in relazione pure alle prescrizioni europee – conforme ai principi costituzionali e sovranazionali dal Giudice delle Leggi con la sentenza n. 7 del 2024 e, quindi, legittimo anche nel suo doppio regime di tutele per i “vecchi” e “nuovi assunti” . In tale contesto normativo e sanzionatorio, infatti, la posizione del singolo lavoratore è piuttosto definita e vincolata perché in caso di licenziamento illegittimo per vizi procedurali, ed anche per non corretta applicazione dei criteri di scelta nel regime Jobs Act, gli sarà riconosciuta la tutela meramente indennitaria. La situazione può, tuttavia, avere conseguenze diverse qualora si segua un orientamento della Suprema Corte che vede nella violazione dei criteri di scelta anche un vizio sostanziale della “comunicazione finale” della procedura di licenziamento collettivo.

Vizi procedurali e violazione dei criteri di scelta nel licenziamento collettivo: importanza della “comunicazione finale” e dell’azione sindacale ex art. 28 St. Lav. nel regime Jobs Act

Linda Lorea
2025-01-01

Abstract

L’oggetto del contributo affronta la questione dei vizi formali e sostanziali dei licenziamenti collettivi nel dialogo tra la dottrina e la giurisprudenza per indicare la possibilità di ricorrere all’azione sindacale ex art. 28 St. Lav. non solo per la violazione delle “procedure”, ma pure per la violazione dei criteri di scelta; il che consentirebbe di ridurre la disomogeneità di trattamento che si può creare nell’ambito della stessa procedura di licenziamento collettivo tra lavoratori assunti nel regime “Fornero” e lavoratori assunti nel regime “Jobs Act”. Affrontare tale questione nella prospettiva di “tecnica di tutela” significa, invero, misurarsi ancora una volta con il “nucleo essenziale” dell’impianto normativo dei licenziamenti collettivi che vede ancora – anche a seguito delle riforme del 2012 e del 2015 – nelle tutele procedurali il principale mezzo di garanzia dei lavoratori in quanto si consente ai sindacati di controbilanciare la scelta datoriale circa l’opportunità di ridurre il personale. Ciò sicuramente ha assunto una diversa “sfumatura” a seguito delle citate riforme, ma – in ragione della tuttora centralità della procedura di informazione e di consultazione e, quindi, della rilevanza del principio di trasparenza e correttezza a cui essa è soggetta – consente ancora al sindacato di effettuare il controllo sulla programmata riduzione del personale ed agire con propri strumenti di tutela in caso di violazione dei diritti di informazione e consultazione di cui essi sono titolari. Tale possibilità non è di poco conto e ritorna, oggi, di maggiore attenzione visto che l’attuale quadro normativo e sanzionatorio sui licenziamenti collettivi, profondamente modificato nel 2012 e nel 2015, è stato ritenuto – nonostante i rilievi critici della dottrina , in relazione pure alle prescrizioni europee – conforme ai principi costituzionali e sovranazionali dal Giudice delle Leggi con la sentenza n. 7 del 2024 e, quindi, legittimo anche nel suo doppio regime di tutele per i “vecchi” e “nuovi assunti” . In tale contesto normativo e sanzionatorio, infatti, la posizione del singolo lavoratore è piuttosto definita e vincolata perché in caso di licenziamento illegittimo per vizi procedurali, ed anche per non corretta applicazione dei criteri di scelta nel regime Jobs Act, gli sarà riconosciuta la tutela meramente indennitaria. La situazione può, tuttavia, avere conseguenze diverse qualora si segua un orientamento della Suprema Corte che vede nella violazione dei criteri di scelta anche un vizio sostanziale della “comunicazione finale” della procedura di licenziamento collettivo.
2025
Licenziamento collettivo - vizi procedurali - violazione dei criteri di scelta - azione sindacale ex art. 28 St. Lav
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12606/32075
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
social impact