Il saggio affronta il problema della punibilità dell’amministratore di fatto nei reati di bancarotta. Invero, sia la legge fallimentare che il nuovo codice della crisi dell’impresa e dell’insolvenza non disciplinano la categoria dei soggetti di fatto per i reati fallimentari, che, tuttavia, sono reati propri. Nel silenzio del legislatore si registra l’opera suppletiva della giurisprudenza di legittimità, che pacificamente ritiene punibile l’amministratore di fatto dei delitti di bancarotta attraverso un’interpretazione estensiva dell’art. 2639, 1° comma, c.c. Dubbi interpretativi che sono destinati a venir meno con la riforma dei reati fallimentari. Sul punto la Commissione Bricchetti – Commissione per la revisione dei reati fallimentari – ha richiamato in modo espresso tra i soggetti attivi dei delitti fallimentari anche coloro i quali svolgano le funzioni di direzione e gestione aziendale in via di fatto. Nell’attesa della revisione dei reati fallimentari sarà fondamentale verificare caso per caso gli indici sintomatici valorizzati dalla giurisprudenza in presenza dei quali un determinato soggetto potrà assumere la qualifica di amministratore di fatto.

LA PUNIBILITÀ DELL’AMMINISTRATORE DI FATTO NEI REATI FALLIMENTARI: DALL’INTERPRETAZIONE ESTENSIVA DELLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ AI LAVORI DELLA COMMISSIONE BRICCHETTI

Alfonso Laudonia
2023-01-01

Abstract

Il saggio affronta il problema della punibilità dell’amministratore di fatto nei reati di bancarotta. Invero, sia la legge fallimentare che il nuovo codice della crisi dell’impresa e dell’insolvenza non disciplinano la categoria dei soggetti di fatto per i reati fallimentari, che, tuttavia, sono reati propri. Nel silenzio del legislatore si registra l’opera suppletiva della giurisprudenza di legittimità, che pacificamente ritiene punibile l’amministratore di fatto dei delitti di bancarotta attraverso un’interpretazione estensiva dell’art. 2639, 1° comma, c.c. Dubbi interpretativi che sono destinati a venir meno con la riforma dei reati fallimentari. Sul punto la Commissione Bricchetti – Commissione per la revisione dei reati fallimentari – ha richiamato in modo espresso tra i soggetti attivi dei delitti fallimentari anche coloro i quali svolgano le funzioni di direzione e gestione aziendale in via di fatto. Nell’attesa della revisione dei reati fallimentari sarà fondamentale verificare caso per caso gli indici sintomatici valorizzati dalla giurisprudenza in presenza dei quali un determinato soggetto potrà assumere la qualifica di amministratore di fatto.
2023
Amministratore di fatto (De-facto administrator) Reati fallimentari (Bankruptcy crimes) Bancarotta (Bankruptcy) Art. 2639 c.c. (Italian Civil Code, Article 2639) Commissione Bricchetti (Bricchetti Commission) Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (Code of Business Crisis and Insolvency) Indici sintomatici (Symptomatic indices) Responsabilità penale (Criminal liability)
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12606/25368
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