Con il presente saggio si intende riflettere sul concetto di residenza fiscale che scaturisce dalle modifiche apportate all’art. 2 Tuir ad opera dell’art. 1 del D.Lgs. n. 209/2023. Preliminarmente si affronterà il tema della natura innovativa od interpretativa della nuova norma. In un secondo momento si analizzeranno le singole novità introdotte nell’art. 2 Tuir, con particolare attenzione al nuovo concetto di domicilio. Ciò che si intende dimostrare è che, a differenza di quanto accadeva prima della riforma, con la nuova norma i vari criteri di collegamento con il territorio previsti dall’art. 2 Tuir sono tutti accomunati dal fatto che il contribuente deve essere fisicamente presente nel territorio dello Stato. Tale novità genera una importante conseguenza che consiste nella emersione di un nuovo concetto di residenza fiscale delle persone fisiche.
Le modifiche all’art. 2 Tuir e l’emersione di un nuovo concetto di residenza fiscale delle persone fisiche
Luca Peverini
2024-01-01
Abstract
Con il presente saggio si intende riflettere sul concetto di residenza fiscale che scaturisce dalle modifiche apportate all’art. 2 Tuir ad opera dell’art. 1 del D.Lgs. n. 209/2023. Preliminarmente si affronterà il tema della natura innovativa od interpretativa della nuova norma. In un secondo momento si analizzeranno le singole novità introdotte nell’art. 2 Tuir, con particolare attenzione al nuovo concetto di domicilio. Ciò che si intende dimostrare è che, a differenza di quanto accadeva prima della riforma, con la nuova norma i vari criteri di collegamento con il territorio previsti dall’art. 2 Tuir sono tutti accomunati dal fatto che il contribuente deve essere fisicamente presente nel territorio dello Stato. Tale novità genera una importante conseguenza che consiste nella emersione di un nuovo concetto di residenza fiscale delle persone fisiche.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.