La pronuncia in commento ha ad oggetto il licenziamento per giusta causa di un dipendente con compiti di sorveglianza motivato dall’allontanamento prolungato dalla postazione di lavoro durante il turno di servizio. Tra i temi affrontati vi è quello dei confini della fattispecie dell’abbandono del posto di lavoro, inclusa nel contratto collettivo applicato al rapporto tra quelle che giustificano il provvedimento espulsivo. Contestualmente, la pronuncia si occupa del rapporto tra discrezionalità del giudice e tipizzazione nel contratto collettivo delle condotte costituenti giusta causa e giustificato motivo soggettivo. Dopo aver richiamato il principio secondo cui rientra nell’attività sussuntiva e valutativa il giudizio di gravità e proporzionalità della condotta “avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie”, la pronuncia ricorre alla scala valoriale formulata dalle parti sociali - che esclude la giusta causa se l’abbandono non abbia cagionato un danno - per attribuire ai fatti la gravità minore propria del giustificato motivo soggettivo.

L'abbandono del posto di lavoro tra clausole generali e tipizzazione della contrattazione collettiva

Martina Bassotti
In corso di stampa

Abstract

La pronuncia in commento ha ad oggetto il licenziamento per giusta causa di un dipendente con compiti di sorveglianza motivato dall’allontanamento prolungato dalla postazione di lavoro durante il turno di servizio. Tra i temi affrontati vi è quello dei confini della fattispecie dell’abbandono del posto di lavoro, inclusa nel contratto collettivo applicato al rapporto tra quelle che giustificano il provvedimento espulsivo. Contestualmente, la pronuncia si occupa del rapporto tra discrezionalità del giudice e tipizzazione nel contratto collettivo delle condotte costituenti giusta causa e giustificato motivo soggettivo. Dopo aver richiamato il principio secondo cui rientra nell’attività sussuntiva e valutativa il giudizio di gravità e proporzionalità della condotta “avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie”, la pronuncia ricorre alla scala valoriale formulata dalle parti sociali - che esclude la giusta causa se l’abbandono non abbia cagionato un danno - per attribuire ai fatti la gravità minore propria del giustificato motivo soggettivo.
In corso di stampa
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12606/18856
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