Nelle religioni ebraica ed islamica gli animali – esseri viventi e doni di Dio - possono essere sacrificati per trarne alimento ma soltanto in virtù dell’autorizzazione divina concessa agli uomini. La macellazione deve quindi svolgersi nel rispetto del Dio donante e della creatura oggetto del dono divino; nonché con l’osservanza del rito religioso all’uopo prescritto (Shechitah ebraica o Dhabīḥa Halāl islamica), volto a testimoniare la sacralità del gesto e, ad un tempo, a contenere la sofferenza degli esseri viventi da sacrificare nel momento traumatico della loro uccisione per scopi alimentari. Nel diritto italiano - in linea di coerenza con i principi costituzionali di uguaglianza e di non discriminazione per ragioni di razza e di religione (art. 3 Cost.), nonché di libertà delle confessioni religiose (art. 8, I co., Cost.) - le cc.dd. macellazioni rituali sono consentite. Secondo il diritto dell’Unione europea le macellazioni effettuate secondo riti religiosi possono essere legittimamente eseguite, ancorché in deroga alla regola generale che prescrive il previo stordimento dell’animale da macellare. Tuttavia le leggi dei singoli Stati possono introdurre, a tutela del benessere animale, disposizioni più rigorose e persino vietare la pratica delle macellazioni rituali. La libertà di religione è un diritto fondamentale di ogni cittadino italiano ed europeo. Tale diritto degli uomini non può essere sacrificato in nome del benessere degli animali.

«De esu carnium». La macellazione rituale: tra protezione del benessere animale e tutela delle minoranze religiose

palmieri
2021-01-01

Abstract

Nelle religioni ebraica ed islamica gli animali – esseri viventi e doni di Dio - possono essere sacrificati per trarne alimento ma soltanto in virtù dell’autorizzazione divina concessa agli uomini. La macellazione deve quindi svolgersi nel rispetto del Dio donante e della creatura oggetto del dono divino; nonché con l’osservanza del rito religioso all’uopo prescritto (Shechitah ebraica o Dhabīḥa Halāl islamica), volto a testimoniare la sacralità del gesto e, ad un tempo, a contenere la sofferenza degli esseri viventi da sacrificare nel momento traumatico della loro uccisione per scopi alimentari. Nel diritto italiano - in linea di coerenza con i principi costituzionali di uguaglianza e di non discriminazione per ragioni di razza e di religione (art. 3 Cost.), nonché di libertà delle confessioni religiose (art. 8, I co., Cost.) - le cc.dd. macellazioni rituali sono consentite. Secondo il diritto dell’Unione europea le macellazioni effettuate secondo riti religiosi possono essere legittimamente eseguite, ancorché in deroga alla regola generale che prescrive il previo stordimento dell’animale da macellare. Tuttavia le leggi dei singoli Stati possono introdurre, a tutela del benessere animale, disposizioni più rigorose e persino vietare la pratica delle macellazioni rituali. La libertà di religione è un diritto fondamentale di ogni cittadino italiano ed europeo. Tale diritto degli uomini non può essere sacrificato in nome del benessere degli animali.
2021
Macellazioni rituali, Shechitah ebraica o Dhabīḥa Halāl islamica, Benessere animale, Tutela minoranze religiose
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12606/1712
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
social impact