The decision of the Supreme Court examines the possibility for the entrepreneur to restrict the choice of workers to be dismissed following a CIGS procedure to those of the production unit concerned by the wage integration treatment, without the need for comparison with the employees of the entire company. The Court points out that such a choice is lawful only if it is properly justified by the employer and must be excluded where there are workers who perform fungible tasks with those of the dismissed workers in other places with which to make the comparison

La sentenza n. 981/2020 della Corte esamina la possibilità dell’imprenditore di restringere la scelta dei lavoratori da licenziare a seguito di una procedura di CIGS a quelli dell’unità produttiva interessata dal trattamento di integrazione salariale, senza necessità di comparazione con i dipendenti dell’intera azienda. La Corte evidenzia come tale scelta sia legittima soltanto se adeguatamente motivata dal datore e debba essere esclusa qualora esistano lavoratori che svolgano mansioni fungibili con quelli dei lavoratori licenziati presso altre sedi con i quali effettuare la comparazione

Messa in mobilità dei lavoratori dopo la CIGS e ambito di applicazione dei criteri di scelta

Mocella M
2020-01-01

Abstract

The decision of the Supreme Court examines the possibility for the entrepreneur to restrict the choice of workers to be dismissed following a CIGS procedure to those of the production unit concerned by the wage integration treatment, without the need for comparison with the employees of the entire company. The Court points out that such a choice is lawful only if it is properly justified by the employer and must be excluded where there are workers who perform fungible tasks with those of the dismissed workers in other places with which to make the comparison
2020
La sentenza n. 981/2020 della Corte esamina la possibilità dell’imprenditore di restringere la scelta dei lavoratori da licenziare a seguito di una procedura di CIGS a quelli dell’unità produttiva interessata dal trattamento di integrazione salariale, senza necessità di comparazione con i dipendenti dell’intera azienda. La Corte evidenzia come tale scelta sia legittima soltanto se adeguatamente motivata dal datore e debba essere esclusa qualora esistano lavoratori che svolgano mansioni fungibili con quelli dei lavoratori licenziati presso altre sedi con i quali effettuare la comparazione
licenziamento collettivo
dismission collective
choice workers
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12606/1516
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