La chiarezza e la rappresentazione veritiera e corretta sono, com’è noto, i principi fondamentali che informano la disciplina del bilancio. L’elevato grado di generalità e indeterminatezza che contraddistingue questi precetti dipende dal loro essere clausole generali, cioè dal tipo di struttura normativa scelta per loro dal legislatore, ed assolve allo scopo di garantire una certa flessibilità alla disciplina del bilancio, in modo da consentire sia la sua adattabilità alle circostanze concrete del fatto economico da rappresentare, sia di mantenersi attuale nonostante il trascorrere del tempo. Tuttavia, se è vero che l’elasticità e la duttilità delle regole fondamentali in tema di bilancio sono volte a consentire diacronicamente la completezza della disciplina del bilancio, in modo che ogni caso specifico possa trovare la propria regola, è altrettanto vero che esse, proprio per la loro struttura normativa, comportano un’ampia discrezionalità del giudice che quei principi è chiamato ad applicare. La concretizzazione del contenuto delle clausole generali e la loro tipizzazione in fattispecie applicative è, infatti, nel nostro ordinamento, di competenza dell’autorità giudiziaria nell’esercizio della sua funzione giurisdizionale. Per favorire questa concretizzazione ed evitare il pericolo di arbitrii giudiziari idonei a minare il principio di certezza del diritto, intesa come preventiva conoscenza delle regole da applicare al caso concreto, è possibile ma soprattutto opportuno indicare alcuni degli aspetti principali che caratterizzano i concetti sia di chiarezza che di rappresentazione veritiera e corretta. Facendo propria questa esigenza, l’Autore ha cercato, con il presente lavoro, di delineare i tratti salienti delle clausole generali di bilancio, pur nella consapevolezza che le incertezze esistenti sul tema sono così tante da indurre parte della dottrina aziendalista a considerare questi principi inutili e, dunque, superflui.
Le clausole generali di bilancio
VENUTI M
2003-01-01
Abstract
La chiarezza e la rappresentazione veritiera e corretta sono, com’è noto, i principi fondamentali che informano la disciplina del bilancio. L’elevato grado di generalità e indeterminatezza che contraddistingue questi precetti dipende dal loro essere clausole generali, cioè dal tipo di struttura normativa scelta per loro dal legislatore, ed assolve allo scopo di garantire una certa flessibilità alla disciplina del bilancio, in modo da consentire sia la sua adattabilità alle circostanze concrete del fatto economico da rappresentare, sia di mantenersi attuale nonostante il trascorrere del tempo. Tuttavia, se è vero che l’elasticità e la duttilità delle regole fondamentali in tema di bilancio sono volte a consentire diacronicamente la completezza della disciplina del bilancio, in modo che ogni caso specifico possa trovare la propria regola, è altrettanto vero che esse, proprio per la loro struttura normativa, comportano un’ampia discrezionalità del giudice che quei principi è chiamato ad applicare. La concretizzazione del contenuto delle clausole generali e la loro tipizzazione in fattispecie applicative è, infatti, nel nostro ordinamento, di competenza dell’autorità giudiziaria nell’esercizio della sua funzione giurisdizionale. Per favorire questa concretizzazione ed evitare il pericolo di arbitrii giudiziari idonei a minare il principio di certezza del diritto, intesa come preventiva conoscenza delle regole da applicare al caso concreto, è possibile ma soprattutto opportuno indicare alcuni degli aspetti principali che caratterizzano i concetti sia di chiarezza che di rappresentazione veritiera e corretta. Facendo propria questa esigenza, l’Autore ha cercato, con il presente lavoro, di delineare i tratti salienti delle clausole generali di bilancio, pur nella consapevolezza che le incertezze esistenti sul tema sono così tante da indurre parte della dottrina aziendalista a considerare questi principi inutili e, dunque, superflui.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.