Il contributo prende in considerazione i provvedimenti legislativi che, fra il 1882 e il 1912, modificarono profondamente la Croce Rossa Italiana: nel primo paragrafo si osserva che la stessa dirigenza della CRI intraprese una strategia di auto-assoggettamento allo Stato italiano ed ai suoi interessi politico-militari in cambio di un sostegno legislativo che rafforzasse l'Associazione, ancora troppo debole; nel secondo paragrafo si analizza la prima delle leggi in cui si materializzò tale sostegno, la 768 del 1882, che garantì alla CRI la personalità giuridica sotto la tutela dei Ministeri della Guerra e della Marina; nel terzo paragrafo si analizza la seconda di tali leggi, la 3188 del 28 giugno 1885, con cui lo Stato autorizzò la CRI ad emettere un prestito a premi da 15 milioni di lire, sotto la sua supervisione; nel quarto si analizza infine la terza ed ultima legge, la 740 del 1912, che tutelava specificamente il nome ed il simbolo della CRI, nell'ambito di una serie di provvedimenti volti a proteggere i soldati italiani da crimini di guerra. Si evidenzia quindi come le leggi dello Stato abbiano avuto un'importanza vitale per la sopravvivenza della CRI, ma d'altro canto ne abbiano determinato l'assoggettamento a scapito del suo spirito originario, internazionale, pacifista e neutralista: tale mutamento fu tuttavia comune alle Società di Croce Rossa di tutti i paesi, ed è stato perciò definito dallo storico Geoffrey Best "militarizzazione dell'umanitarismo".

La legislazione dello Stato: il 'tradimento' dello spirito originario della CRI

FABBRI, ALESSANDRO
2013-01-01

Abstract

Il contributo prende in considerazione i provvedimenti legislativi che, fra il 1882 e il 1912, modificarono profondamente la Croce Rossa Italiana: nel primo paragrafo si osserva che la stessa dirigenza della CRI intraprese una strategia di auto-assoggettamento allo Stato italiano ed ai suoi interessi politico-militari in cambio di un sostegno legislativo che rafforzasse l'Associazione, ancora troppo debole; nel secondo paragrafo si analizza la prima delle leggi in cui si materializzò tale sostegno, la 768 del 1882, che garantì alla CRI la personalità giuridica sotto la tutela dei Ministeri della Guerra e della Marina; nel terzo paragrafo si analizza la seconda di tali leggi, la 3188 del 28 giugno 1885, con cui lo Stato autorizzò la CRI ad emettere un prestito a premi da 15 milioni di lire, sotto la sua supervisione; nel quarto si analizza infine la terza ed ultima legge, la 740 del 1912, che tutelava specificamente il nome ed il simbolo della CRI, nell'ambito di una serie di provvedimenti volti a proteggere i soldati italiani da crimini di guerra. Si evidenzia quindi come le leggi dello Stato abbiano avuto un'importanza vitale per la sopravvivenza della CRI, ma d'altro canto ne abbiano determinato l'assoggettamento a scapito del suo spirito originario, internazionale, pacifista e neutralista: tale mutamento fu tuttavia comune alle Società di Croce Rossa di tutti i paesi, ed è stato perciò definito dallo storico Geoffrey Best "militarizzazione dell'umanitarismo".
2013
9788856849646
CRI
Stato
legislazione
militarizzazione
assoggettamento
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12606/1576
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