Il tema dell’attestazione dei piani di risanamento nei casi di risoluzione delle crisi d’impresa, nelle tre forme previste dalla riformata legge fallimentare, rappresenta argomento assai complesso, privo di regole chiare e certe che ne possano tracciare percorsi predefiniti da applicare pedissequamente, su cui il professionista chiamato a svolgere tale compito possa fare affidamento1. L’importanza del tema deriva dal fatto che i piani di risanamento, al fine di poter essere utilizzati in uno degli istituti giuridici di composizione della crisi d’impresa, devono necessariamente essere sottoposti al vaglio di un professionista che attesti la veridicità dei dati su cui il piano è stato redatto, la fattibilità del medesimo piano (artt. 67 e 161 L.F.) o l’attuabilità dell’accordo (art. 182-bis)2. La modifica della prospettiva della legge fallimentare da liquidatoria a conservativa ha necessitato la presenza di elementi esterni, privatistici, che potessero sostenere e validare l’iniziativa dell’imprenditore e i costi del risanamento. Il legislatore ha, infatti, ritenuto di valorizzare il ruolo del professionista, quale tecnico d’impresa, con acclarate capacità di natura economico-aziendale, cui affidare il ruolo di garante della proposta di composizione concordata avanzata dall’impresa in crisi; la capacità di autocertificazione da parte dell’imprenditore e degli advisor, redattori del piano di risanamento alla base della proposta concordata, è stata ritenuta, infatti, da parte del legislatore della riforma fallimentare, non affidabile

Attestazione dei piani di risanamento

TRON A
2013-01-01

Abstract

Il tema dell’attestazione dei piani di risanamento nei casi di risoluzione delle crisi d’impresa, nelle tre forme previste dalla riformata legge fallimentare, rappresenta argomento assai complesso, privo di regole chiare e certe che ne possano tracciare percorsi predefiniti da applicare pedissequamente, su cui il professionista chiamato a svolgere tale compito possa fare affidamento1. L’importanza del tema deriva dal fatto che i piani di risanamento, al fine di poter essere utilizzati in uno degli istituti giuridici di composizione della crisi d’impresa, devono necessariamente essere sottoposti al vaglio di un professionista che attesti la veridicità dei dati su cui il piano è stato redatto, la fattibilità del medesimo piano (artt. 67 e 161 L.F.) o l’attuabilità dell’accordo (art. 182-bis)2. La modifica della prospettiva della legge fallimentare da liquidatoria a conservativa ha necessitato la presenza di elementi esterni, privatistici, che potessero sostenere e validare l’iniziativa dell’imprenditore e i costi del risanamento. Il legislatore ha, infatti, ritenuto di valorizzare il ruolo del professionista, quale tecnico d’impresa, con acclarate capacità di natura economico-aziendale, cui affidare il ruolo di garante della proposta di composizione concordata avanzata dall’impresa in crisi; la capacità di autocertificazione da parte dell’imprenditore e degli advisor, redattori del piano di risanamento alla base della proposta concordata, è stata ritenuta, infatti, da parte del legislatore della riforma fallimentare, non affidabile
2013
97888634583697
professionista attestatore di piani di risanamento
la fattibilità finanziaria di un piano di risanamento
deployment & monitoring di un piano di risanamento
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12606/10778
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